STATUTO DELLA “ACCADEMIA ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO – ETS”

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata Articolo 1

È costituita, con sede legale in Bologna, un’associazione denominata “ACCADEMIA ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO – ETS”, in inglese “Italian Sleep Society – ETS”, in sigla “A.I.M.S. – ETS”, in conformità al D.Lgs 117/2017. Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L’“ACCADEMIA ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO – ETS”, più avanti chiamata per brevità “Accademia”, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività Articolo 3

L’Accademia, apolitica e apartitica, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le attività di interesse generale indicate nell’articolo 4 del presente statuto.

In particolare, la Fondazione intende promuovere la ricerca e diffondere le conoscenze sul sonno e sulla medicina del sonno.

L’Accademia e i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti anche in ordine al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L’Accademia non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale dei Soci e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Articolo 4

L’Accademia, per il perseguimento delle suddette finalità, svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere h), b), i) e u) del D.Lgs 117/2017:

  1. Promozione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica sul sonno e lamedicina del sonno, anche attraverso l’erogazione di borse di studio.
  2. Organizzazione di un congresso scientifico nazionale annuale e di altri congressiscientifici, corsi, seminari e letture dedicati alla ricerca sul sonno e alla medicina del sonno.
  3. Produzione di pubblicazioni scientifiche, fra cui linee guida e position paper,relative alla ricerca sul sonno e alla medicina del sonno.

4 Pubblicazione di un sito internet e canali di social media e di contributi sui media tradizionali.

  • Attività di facilitazione e coordinamento di progetti di ricerca sul sonno e sui suoidisturbi, particolarmente di tipo multicentrico.
  • Istituzione e mantenimento di un Albo degli Esperti in Medicina del Sonno eorganizzazione di apposito esame di ammissione.
  • Istituzione e mantenimento di un Albo dei Centri di Medicina del Sonno eorganizzazione di apposita procedura di ammissione e verifica.

Articolo 5

Per lo svolgimento delle predette attività, l’Accademia potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Accademia potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Accademia potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci Articolo 7

Possono essere associati, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, appartenenti alla categoria professionale medica o alle altre categorie afferenti al settore dello studio della medicina del sonno operanti nel Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale o con attività lavorativa in tale settore o nell’area interprofessionale dell’Associazione. In particolare, possono diventare Soci dell’Accademia le persone fisiche, maggiori d’età, che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, lo spirito e le finalità istituzionali per professione, disciplina specialistica o settore specifico, occupandosi, anche se non in via esclusiva, dello studio scientifico del sonno e/o della medicina del sonno. È in ogni caso esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Presidente.

La domanda di ammissione dovrà obbligatoriamente contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscalenonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; – curriculum vitae;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, glieventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante socio. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Articolo 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei Soci Articolo 10

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Accademia, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno il dovere di versare la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo nel termine stabilito dallo stesso. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Accademia.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all’Accademia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Socio

Articolo 11 La qualità di socio si perde: a) per morte;

  • per decadenza in caso di morosità nel pagamento della quota associativa per dueanni consecutivi;
  • per recesso, dietro presentazione di comunicazione scritta a mezzo diraccomandata A.R. o p.e.c. indirizzata al Presidente; la dichiarazione di recesso fatta entro il 31 ottobre di ciascun anno ha effetto a partire dal primo giorno dell’anno successivo. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso al momento della presentazione della dichiarazione di recesso;
  • per esclusione per gravi motivi, tra cui a titolo esemplificativo: atti di indisciplinae/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, inattività prolungata e immotivata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari Articolo 12

Sono volontari coloro che prestano per l’Accademia, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Accademia soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Accademia. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori Articolo 13

Possono essere ammessi in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. Possono essere ammessi come sostenitori anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

I sostenitori non sono soci e non hanno i relativi diritti e doveri.

I sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Accademia.

Lavoratori Articolo 14

L’Accademia può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, purché non volontari.

Organi Sociali

Articolo 15 Sono organi dell’Accademia: a) l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il Vice Presidente;
  • l’Organo di Controllo, laddove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

È esclusa la retribuzione delle cariche sociali ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2017.

L’Assemblea Articolo 16

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci; ciascun socio ha diritto a un voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca:

  • almeno una volta all’anno, di norma durante il congresso scientifico nazionaleannuale dell’Accademia;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancioconsuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, il giorno e l’ora della prima e seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 17

L’Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo (fisico o virtuale), l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso di convocazione può prevedere che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 18

L’Assemblea ha le seguenti funzioni:

  • discute ed approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo e nomina al suo internoPresidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Coordinatore del Comitato

Scientifico e Coordinatore del Comitato Didattico;

  • nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di Controllo;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale deiconti;
  • discute ed approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari ed ogni altroeventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Accademia;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azionedi responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sul ricorso del socio contro il provvedimento di esclusione deliberato dal

Consiglio Direttivo;

  • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissionedell’Accademia;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallostatuto alla sua competenza.

Articolo 19

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio anche in calce all’avviso di convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degliintervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventidella riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazionesimultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 20

Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera n presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Accademia e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Articolo 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Consiglio Direttivo Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal

Segretario, dal Tesoriere, dal Coordinatore del Comitato Scientifico, dal

Coordinatore del Comitato Didattico e da 4 Consiglieri. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, restano in carica tre esercizi e scadono con l’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti non possono ricoprire il medesimo ruolo nel triennio immediatamente seguente a quello in cui lo hanno ricoperto.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate e devono sempre agire con imparzialità e nell’esclusivo interesse dell’Associazione.

Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi ha subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Accademia o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque per le delibere riguardanti persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Accademia; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • sottopone all’Assemblea per l’approvazione il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale;
  • sottopone all’Assemblea per l’approvazione il bilancio d’esercizio e il bilanciopreventivo;
  • predispone annualmente, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale e lopresenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • delibera sull’importo della quota associativa annuale dovuta dai Soci e di eventualicontributi straordinari e stabilisce il termine per il relativo versamento;
  • cura la pubblicazione, in ogni sua forma, dell’attività scientifica svolta;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • nomina il Comitato Scientifico, su proposta del Coordinatore dello stesso e del

Presidente;

  • nomina il Comitato Didattico, su proposta del Coordinatore dello stesso e delPresidente;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche eretribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Accademia;- delibera in merito alle domande di ammissione di aspiranti soci; – delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

Ciascun consigliere è tenuto a comunicare agli altri componenti del Consiglio Direttivo e all’Organo di Controllo, se nominato, ogni potenziale conflitto di interessi rispetto all’assunzione di una deliberazione e ad astenersi dalla relativa votazione.

Articolo 25

In caso vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all’Assemblea la nomina del sostituto. In ogni caso, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente Articolo 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Accademia ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri componenti del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Presidente è il Direttore Editoriale del sito Internet. Tale ruolo può essere attribuito dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente ad altra persona. Il Direttore Editoriale, anche con l’ausilio di Soci suoi delegati, cura il mantenimento e l’aggiornamento del sito internet e dei canali social media dell’Accademia.

Il Tesoriere Articolo 27

Al Tesoriere spetta la responsabilità della cassa dell’Accademia e ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Articolo 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei Soci.

Il Segretario, inoltre, collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell’Accademia ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati.

L’Organo di Controllo Articolo 29

Al superamento dei limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. L’Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con l’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei Soci nomina l’Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti Articolo 30

Se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017, l’Accademia deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei Conti, a prescindere dal superamento dei limiti di cui al citato articolo 31, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Comitato Scientifico Articolo 31

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità dell’attività svolta dall’Accademia e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e del Coordinatore del Comitato Scientifico e decadono dalla carica non oltre il termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Comitato Didattico Articolo 32

Il Comitato Didattico ha il compito principale di predisporre su indicazione del Consiglio Direttivo il programma di eventi formativi di educazione continua in Medicina sul tema del Sonno e della Medicina del Sonno. Il Comitato Didattico può effettuare indagini conoscitive presso i Soci dell’Accademia al fine di valutare i loro bisogni formativi. I componenti del Comitato Didattico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e del Coordinatore del Comitato Didattico e

decadono dalla carica non oltre il termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Articolo 33

L’esercizio finanziario della Accademia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all’esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Patrimonio e mezzi di finanziamento Articolo 34

Il Patrimonio della Accademia è costituito:

  1. dai beni immobili acquistati dall’Accademia;
  2. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
  3. da ogni altro bene che pervenga alla Accademia a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
  4. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

La Accademia finanzia le proprie attività con:

  1. le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
  2. le quote associative e i contributi degli associati;
  3. le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Accademia per il raggiungimento del suo scopo;
  4. le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio

Direttivo;

  • i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
  • dai fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.

117/2017;

  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Libri sociali Articolo 37

L’Accademia deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei Soci;

  • registro dei volontari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono esseretrascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Pubblicità e trasparenza Articolo 38

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Accademia, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Accademia si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Accademia.

Bilancio sociale e informativa sociale Articolo 39

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, o ad altro importo se modificato per legge, l’Accademia deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Nel sito istituzionale dell’Accademia, costantemente aggiornato, devono essere pubblicati i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti nonché l’attività scientifica svolta.

Scioglimento dell’Accademia e devoluzione dei beni Articolo 40

Lo scioglimento dell’Accademia viene deliberato dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 del presente statuto.

In caso di scioglimento l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Accademia che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall’assemblea, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma finale Articolo 41

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili si applicano le norme del Codice Civile.

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